Statuto

Statuto


STATUTO

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO TERMINI IMERESE

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita nel Comune di Termini Imerese (PA), l'Associazione Pro Loco denominata Associazione Turistica Pro Loco Termini Imerese, con sede legale nel Comune di Termini Imerese (PA) in Via Vincenzo La Barbera n. 18 c.a.p. 90018, C.F 87003180822. L'Associazione che è continuazione della Pro Loco fondata nel 1921 ed iscritta all'Albo Regionale delle Pro Loco, assume come proprio logo la figura stilizzata raffigurante una testa leonina e di seguito riportata:


Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto assessoriale n. 1583/S3 TUR del 27/07/2015, la Pro Loco è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Assessorato Regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo della Regione Sicilia, che ne decreta l'iscrizione e la permanenza nell'Albo Regionale.

Per esigenze organizzative l'associazione può modificare la propria sede ed attivare anche più sedi purché sempre nell'ambito del territorio del Comune di Termini Imerese, su semplice deliberazione del consiglio direttivo, facendo ricorso alle procedure autorizzatorie stabilite dall'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

L'Associazione Pro Loco Termini Imerese, per le finalità previste dalle leggi vigenti e per un raccordo fattivo su territorio, si riserva di aderire a qualunque altra associazione di categoria per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art.2

Caratteristiche e competenza territoriale

La Pro Loco di Termini Imerese è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico, che svolge la propria attività nell'ambito del territorio del Comune di Termini Imerese.

La Pro Loco di Termini Imerese può operare anche al di fuori del proprio Comune in forza di forme consortili con altre associazioni o enti o di convenzioni stipulate con Comuni confinanti, sin quando negli stessi non esista altra associazione Pro Loco, iscritta al relativo Albo regionale.

Art. 3

Finalità e oggetto

La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del Comune di Termini Imerese. E' disciplinata dall'art. 8 della legge Regionale Siciliana 15 settembre 2005, n. 10 e dal decreto assessoriale n.1583/S3 del 27/07/2015 ed opera per le seguenti finalità:

  • la tutela, il miglioramento e la valorizzazione delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo;
  • il miglioramento dei servizi di accoglienza e di informazione turistica anche attraverso azioni a supporto delle attività inerenti la ricettività alberghiera e extra alberghiera;
  • la programmazione e la realizzazione di iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nel Comune di Termini Imerese circa le potenzialità culturali, ambientali e turistiche esistenti nel proprio territorio;
  • l'organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative di fruizione del territorio quali visite guidate, escursioni, attività di animazione locale;
  • la gestione di monumenti e dei relativi servizi finalizzati alla loro fruizione turistica;
  • la promozione di attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, allo scopo di sviluppare forme di turismo socio-culturale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori e ai disabili;
  • l'apertura e gestione di un circolo per i propri soci.

Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 aprile 1981 nr 78, la Pro Loco inoltre, può prevedere di svolgere la propria attività prevalentemente:

  • organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, ed i giovani e loro famiglie;
  • costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;
  • esercendo attività comunque connesse con l'utilizzo del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche.

Art. 4

Finanziamento e patrimonio

Il patrimonio della Pro Loco è formato da:

a) quote sociali, nella misura annualmente determinata dall'Assemblea dei soci, da versare entro il 28 febbraio di ogni anno;

b) contributi dei soci;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi a vario titolo pervenuti da parte di enti e di istituzioni pubbliche: Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune;

e) entrate derivanti da servizi convenzionati con enti pubblici e privati;

f) proventi derivanti da gestioni permanenti o occasionali di beni e di servizi verso i soci o verso terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;

g) erogazioni liberali dei soci o di terzi per i fini istituzionali;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'auto finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, tombole e lotterie anche a premi;

i) entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Gli avanzi di amministrazione devono essere impegnati per le attività istituzionali dell'anno successivo o a copertura di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti.

E' fatto assoluto divieto di distribuire ai soci utili o proventi derivanti dalle attività a qualunque titolo esercitate.

Art. 5

Soci

La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini sia italiani che comunitari e/o stranieri in possesso dei requisiti per soggiornare sul territorio italiano che ne facciano richiesta alla Pro Loco e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

I soci della Pro Loco si distinguono in: ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.

a) Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.

b) Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.

c) Socio benemerito è il socio nominato tale dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco.

d) Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località, è insignito di tale titolo con delibera motivata dal consiglio direttivo.

I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

Art. 6

Diritti e Doveri

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto di:

a) eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;

b) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;

c) approvare i bilanci, le modifiche statutarie e gli atti regolamentari della Pro Loco;

d) ricevere la tessera della Pro Loco;

e) frequentare i locali della Pro Loco;

f) fruire dei servizi della Pro Loco

g) essere informati per tempo e partecipare a tutte le attività programmate dalla Pro Loco.

I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo, in sede di approvazione del bilancio preventivo. In caso di morte, recesso o esclusione dall'Associazione, i versamenti fatti a qualsiasi titolo non sono rimborsabili, non creano diritti di partecipazione né, tantomeno, quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per successione o nessun altro titolo.

I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione, di garantirne l'assetto economico e tutelarne l'immagine.

Art. 7

Ammissione e perdita della qualifica di socio

L'ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa la presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale deliberata dal consiglio direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualità di socio si perde per dimissioni, morte, morosità, indegnità. In caso di dimissioni il socio che desideri recedere dovrà darne comunicazione al presidente con lettera scritta certificabile. Le dimissioni devono essere ratificate dal consiglio direttivo nella prima seduta utile ed il recesso diventa operativo dal momento della presentazione della comunicazione scritta.

Il consiglio direttivo verifica il rispetto dell'articolo 6, comma 2 del presente statuto e, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale annua, ne delibera la cancellazione dall'elenco dei soci. Resta impregiudicato il diritto dell'associazione a riscuotere le quote maturate e non pagate dal socio moroso.

L'esclusione di un socio per indegnità viene deliberata dall'assemblea dei soci su proposta motivata del consiglio direttivo.

L'adesione all'Associazione deve intendersi a tempo indeterminato e in nessun caso per periodi temporanei, fermo restando il diritto di recesso.

Il socio che sia stato proclamato decaduto per indegnità e morosità non potrà presentare più istanza di ammissione alla Pro Loco.

Il socio nei cui confronti risulti pendente un procedimento penale viene considerato sospeso dall'attività della Pro Loco ed eventualmente riammesso una volta cessato il motivo di sospensione. Nel caso di condanna definitiva l'assemblea ne delibera l'esclusione su proposta del consiglio direttivo.

Art. 8

Organi

Sono organi della Pro Loco:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9

Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci rappresenta la universalità degli associati, e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti.

All'assemblea prendono parte tutti i soci che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali degli anni precedenti ed abbiano versato entro i termini stabiliti quella dell'anno in corso.

L'assemblea ha il compito di dare le direttive generali per il raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni associato può accertare fino ad un massimo di tre deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Il presidente, su indicazione del consiglio direttivo, indice l'assemblea con avviso in cui è specificata la sede, la data e l'ora della convocazione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Spetta all'assemblea, in seduta ordinaria, l'elezione del consiglio direttivo e del revisore dei conti.

L'assemblea ordinaria, normalmente, viene convocata entro il mese di ottobre di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione ed il relativo programma delle attività da attuarsi nel corso dell'anno successivo. Viene convocata, inoltre, entro il mese di aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti e aventi diritto al voto.

L'assemblea viene convocata e presieduta dal presidente della Pro Loco o, in sua assenza, dal vice presidente.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

Compete all'assemblea ordinaria deliberare sul programma generale delle attività e relativo bilancio di previsione, sul conto consuntivo, entrambi predisposti dal consiglio, su eventuali proposte del consiglio direttivo o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'associazione. L'assemblea delibera, inoltre, sulla destinazione di eventuali utili o avanzi di gestione che non potranno mai essere distribuiti ai soci, neanche in forma indiretta. Lo stesso dicasi per quanto riguarda fondi, riserve o capitale.

L'assemblea può essere anche indetta anche dietro richiesta scritta presentata al consiglio direttivo da almeno un terzo dei soci.

La convocazione assembleare deve essere trasmessa ai soci e al revisore dei conti almeno dieci giorni prima della data di convocazione attraverso il sistema di posta elettronica certificata o il recapito postale ordinario per quegli associati che non dispongono di un box di posta elettronica. L'avviso di convocazione va altresì esposto nella sede sociale in luogo di facile accesso ed in maniera ben visibile.

Le modifiche statutarie sono adottate dall'assemblea in sessione straordinaria.

L'assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza di quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al voto (gli astenuti non sono considerati votanti).

L'assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole di quattro quinti dei soci aventi diretto al voto (gli astenuti non sono considerati votanti).

Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della Pro Loco.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle relative all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed annesse relazioni, devono essere inviate entro trenta giorni dalla loro approvazione al Libero Consorzio Comunale competente per territorio.

Art. 10

Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari (da un minimo di 5 ad un massimo di 11, stabilito dall'assemblea prima delle votazioni) di membri eletti a votazione segreta dall'assemblea tra i propri soci; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, dei membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un massimo della metà dei consiglieri stabiliti. Entro trenta giorni dalla surroga l'assemblea ratifica i nominativi dei consiglieri subentrati o, in mancanza, elegge nuovi consiglieri.

Può essere eletto componente del consiglio direttivo un rappresentante dell'associazione di categoria alla quale la Pro Loco eventualmente aderisce.

Possono partecipare alle sedute del consiglio, per le espressioni di pareri consultivi e quindi senza diretto al voto: il Sindaco del Comune, i consiglieri comunali e i componenti la giunta, gli esponenti di associazioni di volontariato o delle associazioni di categoria nel campo turistico-culturale presenti sul territorio comunale, eventuali esperti nelle materie oggetto di attività della Pro Loco a ciò esplicitamente autorizzati dal consiglio direttivo.

Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo elegge tra i propri componenti, a votazione segreta, il Presidente e il vice Presidente.

Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato:

a) Libero Consorzio Comunale territorialmente competente, che ne informa il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo in seno alla comunicazione annuale di verifica dei requisiti;

b) all'UNPLI SICILIA tramite il Comitato Provinciale di appartenenza.

Il Consiglio, di norma, viene convocato dal Presidente almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione (contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno) deve essere inviato ai consiglieri e ai revisori dei conti almeno cinque giorni prima della riunione, utilizzando il sistema di posta elettronica certificata o il recapito postale ordinario per quei membri che non dispongono di un box di posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire fino a ventiquattro ore prima anche a mezzo di comunicazione telefonica. La riunione si intende comunque valida con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Il Consigliere che non rinnova la propria adesione alla Pro Loco entro il 28 febbraio di ogni anno decade automaticamente dalla carica.

Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti immotivatamente assente dal consiglio viene dichiarato decaduto e surrogato dal primo dei non eletti. Il consiglio si riserva di decidere, circa la decadenza del socio-consigliere, qualora lo stesso abbia fatto pervenire per iscritto giustificati motivi comprovanti l'assenza.

Sia la decadenza che la surroga devono essere notificate alla assemblea dei soci.

Spetta al consiglio direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e redazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'assemblea; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare su:

a) ammontare della quota sociale annua;

b) ammissione, esclusione o decadenza dei soci;

c) decadenza e surroga dei Consiglieri;

d) assunzione di ogni iniziativa utile al raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all'assemblea dei soci.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il registro dei verbali deve essere consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Art. 11

Presidente e vice Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Pro Loco ed ha, unitamente agli altri membri del consiglio direttivo, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo a votazione segreta, o in altro modo accettato dal consiglio stesso, a maggioranza dei voti utili. Nello stesso modo il consiglio procede alla elezione del vice Presidente.

In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito dal vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione alla Pro Loco.

Il Presidente convoca e presiede il consiglio e l'assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.

In caso di dimissioni o d'impedimento permanente il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 12

Segretario - Tesoriere

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente.

Il Segretario assiste il consiglio e l'assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

Il Segretario, su delibera del consiglio, può svolgere anche la funzione di tesoriere.

Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:

a) partecipa, senza diritto di voto, nel caso in cui non sia consigliere, alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci;

b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;

c) esprime parere sulla regolarità procedurale delle deliberazioni dei vari Organi deliberativi;

d) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal consiglio direttivo;

e) redige il bilancio preventivo e quello consuntivo;

f) provvede ad eventuali pagamenti o riscossioni dovute;

g) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo, già approvato dal consiglio direttivo, almeno quindici giorni prima della riunione dell'assemblea convocata per l'approvazione.

Art. 13

Revisori dei Conti

L'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo, può nominare un Revisori dei conti, da eleggersi con votazione segreta.

Il revisore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Ha il compito di esaminare la contabilità sociale periodicamente ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché di relazionare all'assemblea dei soci sul bilancio preventivo e consuntivo.

Il revisore partecipa, con parere consultivo, ai lavori del consiglio.

Art. 14

Presidente onorario

Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco.

Al Presidente onorario possono essere affidati dal consiglio direttivo incarichi di rappresentanza o di curare i rapporti con eventuali altri Enti.

Art. 15

Disposizioni generali

La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme vigenti, riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale.

La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

In caso di particolari necessità la Pro Loco può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.

Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite ed incompatibili con i ruoli di consigliere comunale, membro della giunta comunale e comunque, più in generale, con tutte le cariche politiche o d'ufficio in conflitto d'interesse.

Il consiglio direttivo delibera in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere il rimborso delle spese documentate sostenute dai membri del consiglio e dai soci strettamente inerenti lo svolgimento di incarichi relativi alle attività istituzionali.

Entro trenta giorni dalla sua costituzione l'associazione provvede ad inoltrare richiesta di iscrizione all'Albo regionale delle Pro Loco istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per il tramite del libero Consorzio comunale territorialmente competente.

Art. 16

Vigilanza e controllo

L'associazione è sottoposta alla vigilanza e controllo del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, tramite i liberi Consorzi comunali, con l'eventuale concorso dei Servizi turistici regionali.

L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, in esito all'attività di vigilanza e controllo revoca il riconoscimento e quindi l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni Pro Loco, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) gravi irregolarità nella conduzione dell'associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o nell'amministrazione dell'associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;

b) manifesta impossibilità di funzionare;

c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata.

Art. 17

Scioglimento della Pro Loco

La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria.Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato al Libero Consorzio Comunale competente per territorio, alla Regione Siciliana Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, al Comune entro cui la Pro Loco opera e a UMPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), per il tramite di Pro Loco UNPLI SICILIA, entro 30 giorni dalla data della delibera.

In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

In caso di scioglimento della Pro Loco l'eventuale residuo attivo ed i beni mobili ed immobili inventariati dovranno essere devoluti, con la stessa delibera che ne dispone lo scioglimento, a fini di utilità sociale ed organizzazione o ente appositamente individuato dalla assemblea in sede di scioglimento. In alcun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 18

Riferimenti legislativi

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si rinvia a quanto previsto dal Codice Civile e dalle leggi nazionali in materia di tasse, imposte e tributi.

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